Imposta di soggiorno
A chi è rivolto
L’’imposta si applica chi pernotta in una delle strutture ricettive e non risulta iscritto nell’anagrafe del comune di San Leo. Non è dovuta per i residenti nel comune di San Leo.
Chi deve applicare l’imposta
Sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell’imposta:
- i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
- i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Obblighi e adempimenti del responsabile del pagamento
I responsabili del pagamento del tributo sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
- essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno del Comune di San Leo;
- richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
- acquisire la documentazione comprovante il diritto all’esenzione, nei casi previsti dal regolamento dell’imposta di soggiorno;
- versare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, l’imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica;
- informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo;
- conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
- trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo al Comune, tramite il gestionale software messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, la comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni relative all’imposta incassata nel trimestre precedente e gli elementi utili alla gestione e al controllo dell’imposta;
- presentare, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, la dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
- consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.
La dichiarazione può essere trasmessa anche in via telematica utilizzando l'apposita procedura messa gratuitamente a disposizione dal Comune, raggiungibile al seguente collegamento.
Descrizione
Cos'è
Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia - inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive collocate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
In base alla suddetta norma i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono prevedere ulteriori modalità applicative del tributo nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
La previsione dell’applicazione dell'imposta di soggiorno dal 1 luglio 2025 (delibera del Consiglio Comunale n.15 del 16/04/2025).
Come fare
Il Comune di San Leo mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive il software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno.
Cosa serve
Il login al software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno deve essere effettuato attraverso le credenziali SPID del gestore/legale rappresentante della struttura ricettiva.
È comunque prevista la possibilità di delegare l’accesso al software anche ad altri soggetti (colleghi, dipendenti ecc.), che in ogni caso dovranno accedere con il proprio SPID personale.
Se ancora non hai una identità digitale puoi registrarti a Spid-LepidaID.
Cosa si ottiene
Sistema di gestione dell'imposta di soggiorno per i gestori delle strutture ricettive.
Tempi e scadenze
- L’imposta di soggiorno va versata al Comune entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riscossione.
- Le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno devono essere conservate per cinque anni.
- La dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- Il modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996 deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Quanto costa
Con delibera della Giunta Comunale n.14 del 21/02/2025 sono state approvate le Tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2025.
L'imposta si applica per ogni persona e per ogni notte fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive situate nel comune di San Leo, con esclusione della sosta diurna (day-use).
Vengono applicati criteri di gradualità, in proporzione al valore economico/prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive, fatte salve le ipotesi di esenzione.
Modalità i pagamento
I riversamenti al comune dell'imposta di soggiorno devono essere eseguiti:
- Mediante Portale con la compilazione e il pagamento spontaneo mediante il sistema PagoPa
- mediante F24, generabile dal Portale.
Scopo dell'imposta
L’imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. (Art. 4 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011)
Sanzioni
I soggetti responsabili del pagamento del tributo possono commettere violazioni di natura tributaria o violazioni al regolamento comunale.
Per le violazioni di natura tributaria sono previste le seguenti sanzioni:
- omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alla scadenza del 15 del mese successivo a quello della riscossione del tributo: 30% dell'importo non versato;
- omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa: la sanzione amministrativa pari, rispettivamente al 200 per cento o al 150 per cento dell’importo non versato;
Le violazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2020. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell’ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.
Casi particolari
Sono esenti da imposta:
- i minori fino al 15° anno di età compreso;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per degenti ricoverati. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti con invalidità civile al 100% e loro accompagnatore. Nel caso di minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori.
- i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
- i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
- gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l'esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore turistico ogni 20 soggetti;
- il personale dipendente della struttura ricettiva;
- il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati.
L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte degli interessati, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle lett. b), idonea certificazione della struttura sanitaria o dichiarazione sostitutiva del soggetto passivo, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il relativo periodo delle prestazioni;
- per le ipotesi di cui alle lett. c) , apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto passivo;
- per le ipotesi di cui alle lett. d), e), h), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto passivo;
- per le ipotesi di cui alle lett. f), e g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto gestore della struttura ricettiva;
Accedi al servizio
Stay Tour - Gestisci l'imposta di soggiorno.
Ulteriori informazioni
Attraverso il portale telematico, accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it, i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN attraverso le seguenti funzionalità messe a disposizione dalla BDSR:
- accesso tramite identità digitale;
- presentazione in via telematica dell’istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145;
- integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla propria struttura in conformità all’allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 6 giugno 2024;
- comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti.
Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa la procedura, l’utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.
L’obbligo di acquisire e pubblicare il CIN è in vigore dal 2 novembre 2024, fatti salvi i casi in cui nella regione o provincia autonoma sia esistente un codice identificativo regionale o provinciale, per i quali si rimanda ai chiarimenti forniti nelle FAQ del Ministero del Turismo.
Per informazioni relative a Ross1000 visitare la pagina: https://statistica.regione.emilia-romagna.it/metadati/rilevazioni/turismo
Per informazioni relative a CIR e CIN visitare la pagina:https://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/circolare-in-materia-di-cin-e-cir