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Acconto IMU 2025

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento

Il 16 giugno prossimo scade il termine per il versamento dell’acconto IMU 2025 (o per il versamento in unica soluzione annuale). Dal 2025 i Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente all’interno delle fattispecie individuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con i decreti ministeriali del 7 luglio 2023 e del 6 settembre 2024, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019. Le aliquote IMU 2025, sono state approvate dal Consiglio Comunale il 29 novembre  2024. Il versamento dell’acconto IMU 2025 è pari all’imposta dovuta per il primo semestre. Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre 2025.

Le aliquote IMU approvate per il 2025 sono le seguenti:

  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,6%
  • Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 SI
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0%
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) 1,06%
  • Terreni agricoli Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • Aree fabbricabili 1,06% Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 1,06%
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile- A/3 Abitazioni di tipo economico- A/4 Abitazioni di tipo popolare- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare- A/6 Abitazioni di tipo rurale- A/7 Abitazioni in villini- A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)- Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 0,98%

L’IMU è un’imposta in autoliquidazione, nessun bollettino arriverà a casa del contribuente che dovrà, invece, provvedere (anche tramite CAF, patronati e professionisti) a calcolare quanto dovuto.

Il pagamento dell’IMU va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento F24 sono i seguenti:

Codice Ente - Comune San Leo: H949

Codici tributo:

  • 3912 IMU- per abitazione principale (A1/A8/A9 e relative pertinenze) - COMUNE
  • 3914 IMU- per terreni – COMUNE
  • 3916 IMU- per aree fabbricabili – COMUNE
  • 3918 IMU- per altri fabbricati – COMUNE
  • 3925 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
  • 3930 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
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