Trasparenza rifiuti

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IMU 2023 Acconto sospeso per gli immobili alluvionati

Martedì 6 giugno 2023

A norma del decreto legge n. 61/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01/06/2023, il versamento dell'acconto IMU dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di San Leo o nei territori indicati nell'allegato alla presente comunicazione può essere effettuato entro il 20 novembre 2023.

La scadenza del 20 novembre 2023 riguarda anche la presentazione delle Dichiarazioni IMU per le annualità 2021 e 2022 che i medesimi soggetti di cui sopra dovevano presentare entro il 30 giugno.

DL 61/2023

Allegato elenco comuni

Imposta di Soggiorno

Nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.Lgs. 23/2011) il Comune di San Leo ha introdotto con Delibera di C.C. n. 7 del 29/03/2018 l'Imposta di Soggiorno con decorrenza 29 maggio 2018.

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ATTENZIONE: Con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31/05/2023, in conseguenza della situazione congiunturale economica negativa e degli eventi atmosferici avversi verificatisi nel mese di maggio, l'amministrazione comunale ha deciso la sospensione dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2023

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> Delibera approvazione Regolamento

> Regolamento Imposta di Soggiorno

> Tariffe

> Informativa per i Gestori

> Informativa clienti - italiano

> Informativa clienti - inglese

> Dichiarazione mensile

> Dichiarazione esenzione

> fac-simile ricevuta Imposta di Soggiorno

> Dichiarazione Rifiuto Ospite

> Dichiarazione Rifiuto Gestore

> Richiesta di Rimborso

> Scadenziario Imposta di Soggiorno

> DGR 2149/2004

> DGR 2150/2004

> DGR 2186/2005

> DGR   803/2007

> DGR   916/2007

> DGR 1017/2009

> DGR 1301/2009

 

 

 

 



Tassa Rifiuti 2020


2016

          IUC

 

> Comodato gratuito: modulo richiesta riduzione IMU

 

> Residenti estero pensionati

   (si ricorda che dal 2020 i residenti all'estero pensionati sono tenuti al pagamento dell'IMU)

 

 > Modello per ravvedimento operoso

 

 

 

 

 



Tassa Rifiuti - TARI - anno 2014

> Delibera approvazione Regolamento

> Delibera approvazione Tariffe



> Modello dichiarazione TARI Abitazioni

> Modello dichiarazione TARI diversi da abitazione

> Modello per richiesta riduzione attività rifiuti assimilati

> Modello richiesta riduzione attività rifiuti speciali



TARI - TASSA RIFIUTI anno 2014 - illustrazione, esenzioni, riduzioni, scadenze


L’Amministrazione, nell’intento di dare massima informazione in merito alla TARI, rende noto che:
la commisurazione delle tariffe tiene obbligatoriamente conto dei criteri del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Decreto Ronchi), ovvero tiene conto non solo delle superfici occupate, ma anche:
- per le utenze domestiche, del numero di persone che compongono la famiglia
- per le utenze non domestiche, del tipo di attività d'impresa svolta, della quantità media di rifiuti prodotti per le varie tipologie d’utilizzo, in linea con il principio "chi più produce rifiuti, più paga".

Pertanto i Comuni italiani sono stati vincolati a questi presupposti.

L’Amministrazione comunale, nella redazione del regolamento e nella determinazione delle tariffe, pur restando vincolata alle rigide indicazioni normative, ha cercato di salvaguardare i redditi più bassi e le condizioni di oggettivo disagio, calmierando anche l’impatto sulle attività produttive più colpite, soprattutto alla luce della pesante crisi in atto e della crescente disoccupazione.

Eventuali aumenti su talune attività, compensati da diminuzione per altre categorie, sono stati pertanto preliminarmente arginati grazie ad uno specifico impegno, utilizzando le leve in nostro possesso per calmierare al massimo consentito le tariffe, anche rapportandoci opportunamente con le associazioni di categoria di zona ed altri comuni.
Come risultato, per diverse categorie (per esempio ristoranti/bar/pizzerie ed altre attività produttive che producono molti rifiuti, in base al suddetto Decreto Ronchi), i coefficienti determinati a San Leo generano costi al m.q. inferiori, di fatto, ad altri paragonabili comuni della Valmarecchia, come è possibile verificare.


Si sintetizzano peraltro le possibili riduzioni ed esenzioni:
Esenzioni
-Nuclei familiari, eventualmente proprietari con reddito ISEE non superiore a € 4.500,00;
-Nuclei familiari composti da unico soggetto, eventualmente proprietario di unica unità immobiliare e delle relative pertinenze, che risulti disoccupato da almeno 18 mesi decorrenti dal primo gennaio del periodo d’imposta, come da certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego
Riduzioni
Riduzione della tassa nella misura del 30% per nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e delle relative pertinenze, con reddito ISEE compreso tra € 4.500,01 ed € 7.500,00

Altrettanto importante è l’Agevolazione in favore dei soggetti utilizzatori del sistema di compostaggio domestico
Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici. A tale scopo promuove l’utilizzo delle compostiere di proprietà o affidate in comodato d’uso a seguito di richiesta degli interessati. Gli intestatari della TARI utilizzatori delle compostiere, nel rispetto di chiare condizioni, godono di una riduzione di importo pari ad Euro 30,00 (trenta/00) annui per le unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza.
   
Il termine perentorio per poter usufruire di esenzioni e riduzioni è quello del 15/11/2014

-Si evidenzia che, per le utenze non domestiche che eventualmente subiranno incrementi oltre il 20% è prevista, in via cautelativa, per la parte eccedente l’importo pagato con la TARSU 2013, la rateizzazione da 6 a 18 rate mensili (a partire dal primo gennaio 2015), senza applicazione dell’interesse legale.
-Si segnala, relativamente alla prima rata, che qualora dovessero verificarsi ritardi nella distribuzione degli avvisi di pagamento, non verranno applicate sanzioni o interessi se il pagamento verrà effettuato entro 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero entro il 30 novembre 2014.

Il presente invio non è stato affidato ad Equitalia, ma viene gestito direttamente dal Comune di San Leo, con la collaborazione all’elaborazione di un gestore privato e la distribuzione a cura di Poste Italiane.

Si ringrazia per l’attenzione, per la collaborazione; nonostante tutto ed al di là delle normative imposte, più o meno condivisibili, non resta che raccomandare cortesemente massimo impegno civico per favorire il riciclo, massima partecipazione al mantenimento del decoro e della pulizia del territorio, esprimendo sincera gratitudine verso coloro che quotidianamente già si impegnano in tal senso.

   
Cordiali saluti.                                 L’Amministrazione comunale di San Leo






N.B.: COMPOSTIERE - Per motivi tecnici legati al trattamento dei dati a alla stampa degli avvisi, non è stato possibile evidenziare nei medesimi la riduzione relativa all'uso della compostiera, 30 € annui, ma tale somma compare, se dovuta, nella quota variabile delle abitazioni, quale differenza fra la tariffa (euro/anno) e l'importo applicato indicato subito sotto nella stessa colonna.
Una differenza di € 28,57 sta a significare la riduzione annua prevista, (28,57+ 5% addiz provinciale= 30 €)





TASI 2015


TASI 2014

La TASI è il nuovo tributo che dal 1° gennaio 2014 sostituisce l'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi a mq, non più in vigore.
Il nuovo tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè di quei servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente (ad esempio pubblica illuminazione, manutenzione di strade e verde pubblico, servizi anagrafici, ecc.).
Presupposto impositivo: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU.
Soggetto passivo:Il soggetto tenuto al pagamento è il proprietario dell’abitazione principale, anche nelle fattispecie assimilate per legge o per regolamento. Considerato che l’articolo 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 definisce quale abitazione principale “… l'immobile, iscritto  o  iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”, ed alla luce delle aliquote adottate dal Consiglio Comunale, nulla è dovuto dagli inquilini.
Ogni possessore ed ogni detentore effettua il  versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
Base imponibile:
coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale.
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 (massimo una per categoria).

SCADENZE PER IL PAGAMENTO:

1ª RATA : entro il 16 ottobre (sia per l'abitazione principale e relative pertinenze che per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita))
2ª RATA : entro il 16 dicembre .
VERSAMENTO UNICO: entro il 16 ottobre

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l’IMU, versando obbligatoriamente tramite il modello F24.
Il versamento minimo annuale è stabilito in € 4,00.
Codici tributo per F24:
3958 – TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
3961 – TASI per altri fabbricati
Codice Comune di San Leo: H949

ALIQUOTE TASI

Il Comune di San Leo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 08/09/2014, ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014.

•    aliquota TASI del 2,50 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU
•    detrazione a favore dei soggetti passivi di cui al punto precedente pari a € 50,00 per ogni figlio oltre il secondo, purché di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza massima dell'imposta dovuta;
•    aliquota TASI del 2,50 per mille per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)
•    aliquota TASI dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti anche se eventualmente previste dal regolamento.

Conseguentemente i semplici detentori degli immobili (non proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento) non sono tenuti ad effettuare alcun versamento.

> Regolamento TASI

> Estr. approvazione aliquote 2014


> Comunicazione Ravvedimento Operoso TASI








IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 2012


 - Informazioni generali ed indicazioni per il versamento della rata di acconto


 - Aliquote IMU 2012  (definitive)

 - Dichiarazione per applicazione aliquota ridotta

 - Regolamento applicazione IMU



ATTENZIONE

Si rammenta che per il calcolo del saldo IMU, con esclusione della tipologia relativa all'abitazione principale (interamenente di competenza comunale), la quota spettante all'erario rimarrà fissata al 3,8 per mille mentre la quota comunale andrà determinata per differenza rispetto all'aliquota deliberata.


(ad es.: per un'abitazione tenuta a disposizione con aliquota complessiva 10,6 per mille, la quota erariale sarà pari al 3,8 per mille mentre la quota comunale sarà pari al 6,8 per mille)






Imposta comunale sugli immobili anno 2011


Imposta Comunale sugli Immobili 2010

Imposta Comunale sugli Immobili 2009

Imposta Comunale sugli Immobili 2008

Lettera informativa

Estratto delibera approvazione tariffe

Dichiarazione ICI 2007 (istruzioni)

Dichiarazione ICI 2007 (modello)

Attenzione!: le unità immobiliari locate con contratto registrato e/o concesse in comodato gratuito a soggetti che le utilizzino come abitazione principale NON sono equiparate alle abitazioni principali.

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Imposta Redditi Persone Fisiche anno 2011

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